A chi è rivolto
- Proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.
- Titolari di diritti reali di godimento, quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie.
- Coniuge superstite che mantiene il diritto di abitazione sulla casa familiare.
- Genitore affidatario a cui è stata assegnata la casa familiare con provvedimento del giudice.
- Locatari in leasing (anche per immobili da costruire o in corso di costruzione).
- Concessionari di aree demaniali.
Descrizione
L'IMU (imposta municipale propria) si applica in tutti i comuni del territorio nazionale ed è il tributo dovuto per il possesso di:
- fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.
L’IMU è dovuta dai seguenti soggetti, ciascuno per la propria quota parte:
- dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie);
- dal concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- dal locatario, in caso di leasing.
La disciplina dell’IMU è contenuta nella Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) all’art. 1, commi dal 738 al 783.
L’IMU può essere corrisposta come segue:
- IN DUE RATE
- PRIMA RATA: entro il 16 giugno deve essere pagato il 50% dell’imposta dovuta sulla base delle aliquote stabilite e pubblicate dal Comune per l’anno in corso, per le fattispecie relative ai propri immobili.
- SECONDA RATA: entro il 16 dicembre deve essere pagato il rimanente, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta, con eventuale conguaglio sulla precedente rata, utilizzando le aliquote stabilite e pubblicate dal Comune per l’anno in corso, per le fattispecie relative ai propri immobili.
- IN UNICA SOLUZIONE
Entro il 16 giugno può essere pagata l’imposta dovuta per l’intero anno sulla base delle aliquote stabilite e pubblicate dal Comune per l’anno in corso, per le fattispecie relative ai propri immobili.
L’importo da pagare deve essere arrotondato:
- per difetto all’Euro inferiore se la frazione è minore o uguale a 49 centesimi;
- per eccesso all’Euro superiore se la frazione è maggiore di 49 centesimi.
Il pagamento non deve avere luogo se l’imposta da versare, su base annua, è inferiore a euro 12,00.
Come fare
Accedi al sito indicato per calcolare l'importo corretto
Cosa serve
I dati catastali degli immobili interessati
- Visura catastale
Cosa si ottiene
Il calcolo dell'imposta da versare a mezzo F24
Tempi e scadenze
Indicate in descrizione
Accedi al servizio
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